Associazione

Info Terzo settore

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

Enti non commerciali Definizione giuridica

Sono tali tutti gli enti, pubblici o privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività di carattere lucrativo. In mancanza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata che attesti il contrario, l'ente si considera commerciale, salvo la possibilità di dimostrare la non commerciabilità.

Agevolazioni fiscali

Sono state ampliate le agevolazioni fiscali nella raccolta di fondi effettuata occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione.Queste iniziative sono così escluse da ogni forma di imposizione tributaria.

Regime forfettario

Viene introdotto un regime forfettario per la determinazione del reddito d'impresa cui possono accedere gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata.

Enti associativi

Per gli enti di tipo associativo si escludono dall'area commerciale le attività che le associazioni di promozione sociale, di ispirazione religiosa svolgono nei confronti degli associati in conformità agli scopi istituzionali.

Neutralità fiscale

Introduzione di un regime di neutralità fiscale per i trasferimenti a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, al fine di favorirne la riorganizzazione e la patrimonializzazione.

Regime transitorio agevolato

Applicazione in via transitoria (fino al settembre '98) di un regime agevolato che consente l'esclusione dei beni immobili strumentali per le imprese del settore.

Perdita della qualifica

Si prevede la perdita della qualifica qualora per due esercizi consecutivi viene esercitata esclusivamente attività commerciale oppure se per tre esercizi consecutivi si verificano almeno tre delle seguenti condizioni:

  • immobilizzazioni relative all'attività commerciale di valore pari o superiore al doppio delle restanti attività;
  • prevalenza dei redditi derivanti dall'attività commerciale rispetto agli altri redditi imponibili;
  • prevalenza dei redditi dell'attività commerciale rispetto agli altri redditi imponibili;
  • prevalenza dei redditi da attività commerciale rispetto alle entrate isituzionali, quali contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative;
  • prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Determinazione reddito

Il reddito degli enti non commerciali dato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale e d'impresa. Ne restano fuori le quote associative versate dagli iscritti, purchè non superiori ai 2 milioni annui per ciascun associato.
Non concorrono a determinare reddito imponibile neanche gli introiti derivanti da raccolte fondi occasionali. Sotto i 30 milioni per gli enti che erogano servizi e i 50 per quelli che svolgono altre attività, l'aliquota delle imposte dirette (Irpeg) fissata forfettariamente al 3%. Sopra tali limiti si passa al 20%, con un regime ulteriormente agevolato per enti sotto i 360 milioni.

Onlus Definizione normativa

Le Onlus sono organismi che operano in settori tassativamente determinati di interesse collettivo per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Sono esclusi gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di categoria.
Aree di attività
I settori nei quali è prevista l'attività delle Onlus sono le seguenti:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • assistenza sanitaria;
  • beneficenza
  • istruzione;
  • formazione;
  • sport dilettantistico;
  • tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
  • tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
  • promozione della cultura e dell'arte;
  • tutela dei diritti civili.

Prerogative statutarie

Le Onlus devono svolgere la loro attivit non a beneficio dei soci, ma in favore di soggetti esterni allorganizzazione che - per diverse ragioni - si trovino in condizioni svantaggiate (sotto laspetto fisico, psichico, economico, sociale o familiare).

Autofinanziamento

Le Onlus possono ricorrere allautofinanziamento attraverso l'esercizio di attività lucrative svolte negli stessi settori in cui operano. Lesercizio di queste "attivit connesse" consentito a condizione che non si tratti di attività prevalenti e che i proventi che ne derivano non superino i 2/3 delle spese complessive.

Divieti normativi

Le Onlus non possono svolgere attività diverse da quelle istituzionali o ad esse direttamente connesse o distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione.

Agevolazioni

Le Onlus godono di un consistente numero di agevolazioni:

  • esclusione dalle imposte sui redditi delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • esenzione dal campo di applicazione dellIva di operazioni effettuate in vari settori come la sanit, listruzione, lassistenza sociale;
  • esenzione dalle imposte sulle donazioni e successioni, sul bollo, sulle concessioni governative e sugli spettacoli occasionalmente organizzati;
  • registrazione a tassa fissa (imposta di registro fissata in 250.000 lire) degli atti costitutivi e degli atti di acquisto di beni immobili da utilizzare nellambito delle attivit istituzionali e connesse.

Le erogazioni in denaro a beneficio delle Onlus per importi non superiori ai 4 milioni possono essere detratte dallIrpef nella misura del 19%.

Le imprese possono dedurre dal proprio reddito le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore ai 4 milioni ovvero al 2% del reddito dichiarato nonch il costo specifico di derrate alimentari, prodotti farmaceutici e beni merce ceduti gratuitamente alle Onlus.